Intervista Avv. Elierta Myftari

Intervista a RadioNews24 sui reati informatici e, in particolare, la diffamazione a mezzo web.

Nell’era digitale in cui viviamo, comunicare è diventato sempre più semplice e veloce.

Una notizia pubblicata sul web, un post su un social network, un commento inappropriato su una chat di un gruppo facebook o di un gruppo “whatsapp” sono in grado di raggiungere facilmente un numero imprecisato di persone.

L’enorme effetto di “cassa di risonanza” delle informazioni pubblicate sul web, spesso a prescindere dalla loro effettiva veridicità, può risultare però alquanto pericoloso ogniqualvolta l’oggetto del messaggio diffuso abbia carattere denigratorio ed infamante nei confronti del suo destinatario.

In merito alla pubblicazione di post diffamatori sui social networks, su questa tematica è stato chiarito che anche postare un commento denigratorio su un qualunque social network (nel caso di specie la bacheca di Facebook) potrebbe configurare il reato di diffamazione, attesa l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento, tra l’altro nell’ambito di un gruppo di persone numericamente apprezzabile (Cass. pen., sez. V, 13/07/2015, n. 8328).

Al riguardo, la giurisprudenza ha teso ad escludere la responsabilità del blogger o del gestore del sito, quantomeno in quei casi in cui quest’ultimo non era stato messo a conoscenza del commento offensivo presente sul portale da lui gestito, oppure quando effettivamente era stato informato ma aveva provveduto con solerzia alla rimozione del contenuto contestato. In particolare, si è stabilito che “Il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente. In linea con i principi della responsabilità personale del blogger, è necessaria una verifica della consapevole adesione da parte di quest’ultimo al significato dello scritto offensivo dell’altrui reputazione, adesione che può realizzarsi proprio mediante la volontaria mancata tempestiva rimozione dello scritto medesimo” (Cass. pen., sez. V, 08/11/2018, n. 12546).

L’articolo completo di Davide Longo, lo trovate pubblicato su Altalex .

 

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