Contumacia/assenza, rescissione del giudicato, restituzione nel termine, latitanza.
Con il termine “contumacia” si indicava la situazione giuridica dell’imputato che non compariva nel procedimento penale a suo carico, nonostante fosse stato regolarmente e correttamente citato.
In passato la contumacia veniva spesso interpretata come un’ammissione di colpa: la non partecipazione dell’imputato nel processo faceva, infatti, facilmente desumere che avesse commesso il reato che gli veniva contestato e questo era sufficiente, tante volte, per vedergli attribuita una pena.
Considerato, però, che non era corretto desumere una presunzione di colpevolezza dalla sola mancata partecipazione al processo e che spesso accadeva che la mancata partecipazione dell’imputato era incolpevole, il legislatore si è domandato se non era il caso di dare un peso maggiore all’effettiva conoscenza/conoscibilità, in capo all’imputato, della pendenza del procedimento penale.
Un primo cambio di direzione si ha, quindi, con l’introduzione del modello giuridico accusatorio, nel quale viene sottolineata l’importanza del contraddittorio per la formazione della prova e il contumace, anche se viene considerato assente in giudizio per sua volontà, non viene giudicato reo solo per questo.
È interessante osservare come, seguendo l’irrinunciabile diritto di difesa, il giudice nomina sempre un avvocato d’ufficio, in mancanza di quello di fiducia scelto dall’imputato, per assistere costantemente quest’ultimo, anche quando, essendo contumace, sarà assente.
La vera svolta arriva, tuttavia, con la L. 67 del 2014, la quale ha comportato l’abolizione del processo in contumacia, introducendo l’istituto dell’“assenza” e quello della sospensione del processo in caso, appunto, di assenza dell’imputato.
Quando, infatti, l’imputato risulta assente e il giudice sospetta che non sia a conoscenza del processo a suo carico, il processo viene sospeso fino a che l’imputato non sia stato trovato o finché le ricerche dell’imputato non vanno a buon fine o, comunque, vi sia la prova certa della conoscenza del procedimento da parte dello stesso (perché, magari, riceve personalmente la notificazione della citazione a giudizio).
È, infine, con la cosiddetta riforma Cartabia del 2022 che la disciplina dell’assenza dell’imputato viene riformulata nella versione attuale. Vengono, infatti, individuate le ipotesi in cui il processo proseguirà anche se l’imputato non comparirà in udienza e viene introdotto il principio di effettività, secondo il quale il giudice dovrà verificare, caso per caso ed in concreto, la reale conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Se, comunque, nonostante le garanzie del principiò di effettività, ci si dovesse ritrovare condannati senza aver mai avuto conoscenza di un procedimento penale a proprio carico, bisogna sapere che nella legge ci sono delle soluzioni per ottenere giustizia.
L’ordinamento penale italiano individua, infatti, due possibili soluzioni per quel soggetto che, condannato senza aver partecipato al processo, viene a conoscenza dell’esistenza di questo solamente in seguito. Analizziamole brevemente.
- Il primo rimedio è rappresentato dalla “rescissione del giudicato” che è disciplinata dall’articolo 629 bis c.p.p. e che può essere chiesta dal condannato con sentenza passata in giudicato, che sia stato contumace oppure assente per l’intero processo e che abbia ignorato senza colpa la celebrazione del processo.
La rescissione è un mezzo di impugnazione straordinario e l’accoglimento di essa comporta la revoca della sentenza e la trasmissione degli atti al primo giudice che si è occupato del caso. Il vantaggio principale della rescissione, oltre alla revoca della condanna (soprattutto se questa prevede la detenzione), è rappresentato dal fatto che l’imputato potrà vedersi giudicare dall’inizio e potrà difendersi pienamente nel processo.
- Il secondo rimedio è, invece, la “restituzione nel termine“, strumento disciplinato dall’articolo 175 c.p.p. che, al comma 2.1, stabilisce che l’imputato giudicato in assenza (ma è riferibile altresì a coloro che sono stati giudicati in contumacia) è restituito nel termine per proporre impugnazione se fornisce la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo, sempre senza sua colpa.
Questo istituto nasce come conseguenza del fatto che, nel processo penale, alcuni atti devono essere compiuti entro un determinato termine per essere considerati validi e, quando l’interessato non è venuto a conoscenza del processo, tale termine non si considera scaduto, al fine di consentirgli il diritto di difesa che è mancato a seguito dell’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo.
La restituzione nel termine non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte e in ciascun grado del procedimento.
Nel caso della restituzione nel termine, il processo non tornerà nelle fasi iniziali ma il vantaggio di questo rimedio è costituito dalla possibilità di appellare la sentenza di condanna e, eventualmente, venire assolti anche se, per il passare del tempo, il diritto di fare appello è scaduto.
- Da ultimo, può essere utile spendere due parole sulla “latitanza”; termine che, spesso, viene confuso o scambiato con la contumacia.
La latitanza è disciplinata dall’articolo 296 c.p.p. e descrive la situazione di quel soggetto che “volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione”.
Affinché l’indagato/imputato possa essere dichiarato latitante, è necessario che lo stesso sia a conoscenza del provvedimento gravante su di lui e che volontariamente si sottragga alla cattura: quella del latitante è, infatti, sempre una irreperibilità voluta.
La latitanza viene dichiarata dal giudice con apposito decreto dopo che l’autorità giudiziaria ha effettuato le ricerche dell’indagato.
Al latitante, accertato che abbia avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento o della probabile celebrazione del processo, è preclusa la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato e la restituzione nel termine per impugnare.
In allegato una sentenza del Tribunale di Milano che ha restituito un nostro assistito in termini per proporre appello avverso una sentenza del 2001 a cui era seguito un MAE, mandato di arresto europeo.
Ordinanza di rimessione in termini del Tribunale di Milano.
®𝑹𝒊𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒂
“Aggressione o minaccia al pubblico ufficiale” – assolto perché il fatto non sussiste.