Misure precautelari, quali sono e cosa prevedono? Avvocato penalista Milano, Studio Legale Em Iuris

Le misure precautelari, quali sono e quando si applicano?

Le misure precautelari e cautelari sono misure che si applicano per limitare provvisoriamente la libertà personale dell’indagato.

 

La sostanziale differenza tra le misure precautelari e le misure cautelari consiste nel fatto che le prime possono essere disposte immediatamente, senza dover attendere necessariamente che sia emessa un’ordinanza di convalida delle stesse, purché ne venga data tempestiva informazione all’autorità giudiziaria.

Le misure cautelari invece devono essere disposte obbligatoriamente dall’autorità giudiziaria.

Le misure precautelari, che sono disciplinate dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, hanno natura temporanea e sono:

  • 1- L’arresto obbligatorio in flagranza per il quale condizione necessaria per l’applicazione da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria è lo stato di flagranza. Infatti, ufficiali ed agenti procedono all’arresto di chiunque venga colto in stato di flagranza nella commissione di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni e per altri delitti indicati dall’art. 380 c.p.p.

Cosa si intende in particolare per stato di flagranza?

L’articolo 382 c.p.p. chiarisce che si trova in stato di flagranza chiunque venga colto nell’atto di commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone o è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Bisogna sapere che l’arresto in stato di flagranza può essere compiuto anche da soggetti privati, salvo poi la necessaria consegna del soggetto arrestato e delle cose pertinenti il reato alla polizia giudiziaria. 

 La polizia giudiziaria che ha effettuato l’arresto in flagranza condurrà il soggetto presso la cella di sicurezza del comando cui appartengono gli agenti che hanno eseguito la misura. La polizia giudiziaria ha, ovviamente, degli obblighi specifici tra cui: informare il Pubblico Ministero dell’arresto e del fermo e trasmettere il verbale redatto; comunicare una serie di informazioni all’arrestato o al soggetto sottoposto a fermo tra cui la facoltà di nominare un difensore di fiducia e la possibilità di essere ammesso, alle condizioni di legge, al gratuito patrocinio; redigere verbale di arresto o fermo dove verrà indicata la nomina del difensore di fiducia; comunicare al difensore di fiducia o al difensore d’ufficio l’avvenuto arresto o fermo; comunicare, con il consenso dell’indagato, ai familiari dello stesso l’avvenuto arresto o fermo. L’indagato ha, inoltre, diritto ad ottenere informazioni in merito all’accusa ed ha altresì diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali, qualora non comprenda la lingua italiana.

A seguito dell’arresto il Pubblico Ministero procederà all’interrogatorio dell’arrestato e, entro le successive 48 ore, richiederà la convalida dell’arresto al Giudice per le Indagini Preliminari. Quest’ultimo fisserà, per la convalida o meno dell’arresto, un’udienza in camera di consiglio nella quale la partecipazione del difensore è obbligatoria; motivo per cui, nel caso manchi il difensore di fiducia oppure l’arrestato non l’abbia nominato, gliene verrà nominato uno d’ufficio. Si procederà in udienza all’interrogatorio dell’arrestato il quale potrà avvalersi della facoltà di non rispondere ed il Giudice, se considera l’arresto legittimo, provvederà alla convalida dello stesso con ordinanza contro la quale può essere proposto solo ricorso in Cassazione. 

Il pubblico ministero potrà, inoltre, richiedere che si proceda con il Giudizio Direttissimo, disciplinato dall’art. 449 c.p.p., in quanto rito alternativo la cui funzione è quella di evitare le lungaggini processuali presentando l’arrestato direttamente dinanzi al giudice del dibattimento, senza che si svolga l’udienza preliminare, per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio dello stesso. 

  • 2- Fermo d’indiziato di delitto è misura che può essere disposta dal Pubblico Ministero  fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga dell’indiziato nei casi previsti in maniera specifica dall’art. 384 c.p.p. Per l’applicazione di tale misura precautelare devono sussistere indizi di colpevolezza che devono risultare gravi, sì da indurre a ritenere che siano elevate le probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Il fermo può essere disposto anche dalla Polizia Giudiziaria nel caso previsto dall’art. 384 c.p.p. comma 3, quando, per la particolare situazione di urgenza (ossia, quando il soggetto è in possesso di documenti falsi, vi è la possibilità concreta che possa darsi alla fuga e non si possa attendere il provvedimento del pubblico ministero). 

  • 3- L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare è una misura che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, con il contemporaneo divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis c.p.p. comma 6 (ossia, reati quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, ecc.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo così in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.

La polizia giudiziaria provvede, senza ritardo, all’adempimento degli obblighi di informazione e della dichiarazione orale di querela resa, eventualmente, dalla persona offesa, si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

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Sentenza penale di assoluzione, Corte d’Appello Milano

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