Cittadinanza italiana: quali sono i requisiti per ottenerla?
Il termine “cittadinanza” indica un legame tra l’individuo e lo Stato; uno status al quale il nostro ordinamento attribuisce la facoltà di esercitare in totale pienezza i diritti civili, politici e sociali.
La cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nonché dai regolamenti di attuazione, il Decreto Presidente Repubblica n.12 ottobre 1993 n.572 e il Decreto Presidente Repubblica 18 aprile 1994, n.36) che ne regola i modi di acquisto, di perdita e di riacquisto.
Scopriamo ora, più nel dettaglio, come si acquista la cittadinanza italiana.
La cittadinanza si acquista:
- per nascita da genitori (naturali o adottivi) italiani (art. 1);
- per matrimonio (art. 5 e 6);
- per naturalizzazione (art. 9);
- per beneficio di legge (art. 4).
Cittadinanza per nascita
E’ cittadino per nascita:
- il figlio di padre o madre cittadini italiani (cd. iure sanguinis);
- il nato nel territorio italiano se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (cd. iure soli);
- il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica se non è provato il possesso di un’altra cittadinanza (cd. ius soli residuale);
- il minore riconosciuto dal genitore italiano o in seguito alla dichiarazione giudiziale della filiazione;
- il minore adottato da cittadino italiano.
Cittadinanza per matrimonio
Il cittadino straniero, o apolide, può chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio quando sia coniugato con un cittadino italiano. In particolare, colui che si sposa con un cittadino italiano può richiedere la cittadinanza trascorsi due anni dalla data del matrimonio oppure dalla data dell’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge naturalizzato italiano, se è residente in Italia. Se la coppia è, invece, residente all’estero, dovrà attendere tre anni prima di avanzare la domanda. Entrambi i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La richiesta di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio è connessa allo status di coniuge di cittadino italiano, pertanto, mentre si è in attesa di decisione della domanda di cittadinanza, non deve intervenire sentenza di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile.
I documenti necessari per inoltrare la tua domanda di cittadinanza per matrimonio sono i seguenti.
- Atto di matrimonio, atto integrale o copia integrale autenticata;
- Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di origine, oppure munito di apostille;
- Certificato penale del Paese di origine (non sarà necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede in Italia da prima del compimento degli anni 14. Si ricorda che il certificato ha una validità di soli 6 mesi);
- Fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (i cittadini provenienti da uno Stato UE dovranno presentare il certificato di soggiorno permanente);
- Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1 rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato, oppure da un ente certificatore (tale certificato non è richiesto ai titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed a chi abbia sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4 bis del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ovvero ha completato un ciclo di studi in Italia);
- Certificato di stato di famiglia;
- Documento identificativo del coniuge italiano e data del giuramento se il coniuge è naturalizzato.
Dovranno anche essere allegate la marca da bollo da € 16,00 e la ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 (dal 4 luglio 2022 il contributo dovrà essere pagato tramite PagoPa e non più tramite bonifico)
Cittadinanza per residenza
La cittadinanza italiana può essere richiesta anche per naturalizzazione. In tal caso, il requisito essenziale è la residenza anagrafica ininterrotta per un periodo pari o superiore a 10 anni (art. 9, lett. f), ad eccezione di alcuni casi particolari descritti dall’art. 9 qui sotto elencati:
- 3 anni di residenza per il cittadino straniero del quale, il padre, la madre oppure alcuno dei nonni sono stati cittadini italiani per nascita, o per il cittadino straniero che è nato in Italia;
- 5 anni di residenza per lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, a partire dall’avvenuta adozione;
- 5 anni per cittadino straniero che ha prestato servizio – anche all’estero – alle dipendenze dello Stato;
- 4 anni di residenza in Italia per il cittadino comunitario;
- 5 anni di residenza per il cittadino apolide;
- 5 anni di residenza per i rifugiati politici.
In tutte le ipotesi si deve tenere presente che la residenza deve necessariamente essere continuativa ed ininterrotta.
Oltre al numero di anni di residenza continuativa ed ininterrotta, ulteriore requisito per richiedere la cittadinanza per naturalizzazione è il possesso di un reddito, personale o familiare, sufficiente secondo parametri stabiliti dalla legge. Il reddito da considerare è quello relativo ai 3 anni precedenti alla domanda di cittadinanza italiana, per i seguenti limiti annuali: € 8.263,31 per unico istante nel nucleo familiare, € 11.362,05 per il richiedente con il coniuge a carico, in aumento di € 516,00 per ogni persona a carico all’interno del nucleo familiare.
I documenti necessari per inoltrare la tua domanda di cittadinanza per residenza sono i seguenti.
- Atto di nascita tradotto e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel paese di origine, oppure munito di apostille;
- Certificato penale del Paese di origine (non sarà necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede in Italia da prima del compimento degli anni 14. Si ricorda che il certificato ha una validità di soli 6 mesi);
- Fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (i cittadini provenienti da uno Stato UE dovranno presentare il certificato di soggiorno permanente);
- Certificato storico di residenza, rilasciato da tutti i Comuni italiani ove lo straniero ha, eventualmente, vissuto;
- Attestato di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1 rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato, oppure da un ente certificatore (tale certificato non è richiesto ai titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ed a chi abbia sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art.4 bis del T.U. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ovvero ha completato un ciclo di studi in Italia);
- Certificato di stato di famiglia;
- Modello CU, Unico o Modello 730 degli ultimi tre anni;
- Nuovo questionario – Test per stranieri da compilare, firmare e caricare sul portale.
Dovranno anche essere allegate la marca da bollo da € 16,00 e la ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 (dal 4 luglio 2022 il contributo dovrà essere pagato tramite PagoPa e non più tramite bonifico)
Infine, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 91/1992, la cittadinanza può essere acquistata per beneficio di legge. Ad esempio, lo straniero nato in Italia e residente nel territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età, ha la facoltà di diventare cittadino italiano a condizione che esprima la propria volontà in tal senso entro il 19esimo anno di età.
La domanda di cittadinanza dovrà essere richiesta mediante istanza al Ministero dell’Interno, tramite apposito Portale telematico (muniti di identità SPID) oppure, se l’istante risiede all’estero, tramite l’autorità diplomatica italiana nel paese di residenza.
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