Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali
Il patrocinio a spese dello Stato (comunemente chiamato gratuito patrocinio) è un’istituzione garantita dallo Stato Italiano che permette ai cittadini, in possesso di determinati requisiti di reddito, di usufruire della tutela legale senza farsi carico delle spese processuali (parcella dell’avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.).
Il patrocinio nei giudizi penali
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali connesse.
Occorre presentare un’autonoma richiesta di ammissione:
– nella fase di esecuzione della pena
– nel procedimento di revisione
– nei processi di revoca e opposizione di terzo
– nei processi per l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione e in quelli di competenza del magistrato di sorveglianza.
Il beneficio è escluso:
– nei procedimenti penali per reati di evasione di imposte
– se il richiedente è assistito da più di un difensore
– per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.
Condizioni per l’ammissione
È necessario essere in possesso di un reddito annuo imponibile, risultate dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01. In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo ma il limite di reddito appena indicato è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Categorie ammesse al patrocinio a spese dello Stato
– i cittadini italiani
– gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
– l’indagato, imputato, condannato, l’offeso dal reato e il danneggiato che intendano costituirsi parte civile e che intendano esercitare azione civile per il risarcimento del danno o restituzione derivanti dal reato, il responsabile civile o chi è civilmente obbligato all’ammenda.
Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La domanda di ammissione si presenta presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
– alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
– alla cancelleria del giudice che procede
– alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento in caso di impugnazione presso la Corte di Cassazione.
Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.
Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità ad ottenerla, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
– può dichiarare l’istanza inammissibile
– può accogliere l’istanza
– può respingere l’istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l’accoglimento dell’istanza
L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/giudizi-penali
- (GU Serie Generale n.130 del 06-06-2023)
- Legge 29 marzo 2001, n. 134 – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (GU n.92 del 20-4-2001)
- Legge 24 febbraio 2005, n. 25 – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
- Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (GU n.139 del 15-6-2002 – Suppl. Ordinario n. 126)
- Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Decreto 16 gennaio 2018
- Novità in materia di Iva
- Novità in materia di scarico Iva
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. (GU n. 173 del 25-7-2008)
- Articoli 38 e 46, lett. o) DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (GU n. 42 del 20-2-2001 – Suppl. Ordinario n. 30)
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate su reddito di riferimentohttps://emiuris.it/aggressione-o-minaccia-al-pubblico-ufficiale/
Foto di Sasun Bughdaryan
®𝑹𝒊𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒓𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒕𝒂
Contumacia/assenza, rescissione del giudicato, restituzione nel termine, latitanza.
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