DECRETO-FLUSSI-2023-STUDIO-LEGALE-EM-IURIS

Flussi 2023-25, pubblicato il Decreto FLUSSI da 450 mila ingressi.

 

Le quote sono distribuite su tre anni per diverse tipologie di lavoro e lavoratori. Il 2 dicembre il primo click day.

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.

Il DPCM definisce i criteri per la determinazione dei flussi, nell’ambito e al di fuori delle quote, fissa le quote per il triennio e dà disposizioni sulle procedure. Saranno ammessi in Italia complessivamente 452 mila cittadini stranieri, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi:

a) 136.000 cittadini stranieri per l’anno 2023;

b) 151.000 cittadini stranieri per l’anno 2024;

c) 165.000 cittadini stranieri per l’anno 2025.

Saranno ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

  • a) 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • b) 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • c) 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

Saranno, inoltre, ammessi lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria secondo le quote sotto riportate:

  • 9.500 unità nel 2023
  • 9.500 unità nel 2024
  • 9.500 unità nel 2025.

 

Anche quest’anno, i permessi rilasciati per motivi di studio e formazione, potranno essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro fuori ed indipendentemente dalle quote. Nell’ambito delle quote previste, invece, sarà autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di permessi di soggiorno per lavoro stagionale.

 

Nell’ambito delle quote complessive indicate all’art. 5, saranno ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini residenti all’estero secondo le seguenti quote:

  • 82.550 unità per l’anno 2023
  • 89.050 unità per l’anno 2024
  • 93.550 unità per l’anno 2025

 

Le domande finalizzate ad ottenere le quote relative all’anno 2023, potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 delle seguenti date, divise per categorie di lavoratori:

dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

(Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina)

dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;

dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.

 

Ulteriori disposizione attuative saranno a breve definite con una circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 

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