“Aggressione o minaccia al Pubblico Ufficiale” – assolto perché il fatto non sussiste.
Era questa una delle accuse nei confronti di un nostro assistito in ambito penale. (art. 81 cpv, 337 c.p., art. 648 c.p., art. 6, c.3, d.lgs. 286/1998, e art. 651 c.p.)
I fatti sono avvenuti durante il primo lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, nel mese di aprile 2020. Il nostro assistito, all’epoca rider di una delle multinazionali delle consegne, quando è stato fermato da un posto di blocco della Polizia Locale di Milano, stava consegnando un ordine.
“Secondo il verbale della Polizia Locale, il cittadino fermato, urlando e mostrandosi particolarmente aggressivo, si rifiutava di esibire un documento d’identità, spintonando e colpendo con gomitate e spallate gli agenti, i quali, utilizzando in modo minimale ma necessario la forza fisica, riuscivano ad applicare ai polsi i bracciali di contenimento”.
Conoscendo da tempo la persona accusata in quanto già cliente dello Studio, ci erano parse subito non coerenti con il suo carattere e fuori luogo rispetto anche alle sue fattezze fisiche le accuse che gli venivano mosse sul comportamento. Ci siamo subito mossi per capire meglio la situazione e cercare probabili testimoni, anche se all’epoca era vietato uscire, se non per comprovate necessità o bisogno e poche particolari categorie. Siamo riusciti a trovare immagini video e sopratutto testimoni oculari, che erano in contrasto con il racconto fatto dagli agenti della Polizia Locale.
Dopo diverse udienze, sentendo anche i vari testimoni, sia dell’accusa che della difesa, il giudice ha valutato attentamente tutte le prove e le ragioni, sposando in pieno la nostra tesi difensiva, pronunciandosi:
P.Q.M.
Visto l’articolo 530 c.p.p.
ASSOLVE
il sig. ***** **** dai reati ascrittigli e di cui alla rubrica perché il fatto non sussiste
MANDA
alla cancelleria per quanto di competenza.
Fissa ai sensi dell’art. 544 c.p.p. in giorni 75 il termine per il deposito della motivazione.
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