Impiego di manodopera irregolare da parte del datore di lavoro: ai fini della condanna, è necessaria la piena prova dell’effettiva assunzione del lavoratore irregolare
Recentemente, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, trovandosi a giudicare un imputato difeso dal nostro studio, al quale veniva contestato il delitto p. e p. dall’art. 22, comma 12, TUI, individua gli elementi costitutivi della fattispecie.
All’imputato, infatti, veniva contestato di aver impiegato nella propria impresa individuale un soggetto privo di permesso di soggiorno.
All’esito del dibattimento, tuttavia, l’organo giudicante chiariva che “nel caso di specie non è stata presentata alcuna prova circa la effettiva assunzione presso la ditta dell’imputato (…). Non risulta neppure appurato che l’imputato fosse a conoscenza dell’attività del lavoratore (…). Nulla pertanto di quanto prospettato nel capo di imputazione risulta dimostrato”.
A tal fine, dirimenti sono state le seguenti circostanze segnalate dalla difesa nell’ambito dell’istruttoria: lo straniero irregolare, infatti, veniva individuato dalle FFOO non già sul luogo di lavoro, ma a bordo di un veicolo privo di contrassegni aziendali, unitamente ad un altro straniero regolarmente presente sul territorio nazionale ed assunto dall’imputato. Nell’ambito degli accertamenti successivi, emergeva che tra i due soggetti vi era un rapporto di parentela e lo straniero irregolare dichiarava di aver percepito una somma in contanti direttamente dal proprio fratello per la giornata lavorativa appena conclusasi.
Il Tribunale, facendo integralmente propria la tesi difensiva dello Studio, assolveva l’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.
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