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Articolo 10 bis, L. 241/1990: come comportarsi se si riceve una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza dopo aver presentato la domanda di sanatoria?

Vediamo insieme cosa significa, quali sono le conseguenze e cosa fare per non vedersi rigettare la propria domanda.

Ultimamente sono stata contattata da tante persone che,  a conclusione dell’istruttoria delle domande di emersione, sono state raggiunte dal c.d. preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis della Legge 241/1990. Vediamo ora insieme cosa regola la Legge 241/1990 e cos’è, in particolare, l’art. 10 bis?

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. Legge Bosetti – Gatti) è una norma che regola il procedimento amministrativo, prevedendone i principi regolatori, nonché stabilendo le modalità ed i termini di assunzione del provvedimento amministrativo, così come i casi di sua invalidità e l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L’articolo 10 bis del L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare, è la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata. La legge prevede, infatti, che, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Contemporaneamente, viene concesso all’istante un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione al fine poter presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate, eventualmente, da documentazione a supporto della propria difesa. La comunicazione in esame sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine stesso. Qualora l’istante abbia presentato osservazioni, il responsabile del procedimento o l’autorità competente che non intende tenerle in conto ed accoglierle, sono tenuti a darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Le inadempienze ed i ritardi attribuibili all’amministrazione, non possono, ovviamente, essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Quindi, se la pratica è corretta, tante volte, la soluzione è più vicina e più semplice di quello che può apparire. Detto ciò, tutto va affrontato con la dovuta cautela e preparazione, senza sottovalutare nulla.

Per non cadere in errori che possano poi pregiudicare l’andamento della pratica di sanatoria, è importante rivolgersi sempre a professionisti o uffici con personale preparato.

Il nostro Studio ha risolto con successo diverse pratiche che, seppur formalmente integre, hanno rischiato di essere rigettate.

Art.10 bisart.10 bis notifica di rigettoSoluzione del problema art. 10 bis

4 comments on “Art. 10 bis, L. 241/1990: comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.

  1. buongiorno.
    gentilmente,
    ad una istanza a costruire del 3.3.2005 è seguito un Preavviso di Diniego solo dopo 5 anni. E, dopo aver presentato osservazioni entro i 10 giorni nulla è successo.
    E dopo altri 5 anni (a 10 anni dalla istanza, mi viene notificato il definitivo Diniego a costruire.
    I 5 anni relativi al preavviso sono compatibili con il “tempestivamente” dell’art. 10-bis?
    Il preavviso può essere equivalente a “mancato preavviso? (anche se ho inviato le osservazioni ?
    in tal caso, fosse così, il Diniego definitivo inviato dopo altri 5 anni potrebbe essere dichiarato “illegittimo e/o nullo?
    GRAZIE.
    In attesa. Cordiali saluti.

    1. Buongiorno, mi contatti nei recapiti che trova sul sito, in quanto ho bisogno di informazioni dettagliate per capire meglio la situazione.

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