Sono stati pubblicati, in Gazzetta Ufficiale, i tanto attesi chiarimenti dei ministeri coinvolti dalla procedura della sanatoria.
⏳ Sono, in sostanza, confermate le date per la presentazione delle richieste che può avvenire dalle ore 07:00 del 1° giugno alle ore 22:00 del 15 agosto 2020.
Attualmente, il costo che il datore di lavoro deve sostenere per la “legalizzazione” di ogni dipendente, è stato stabilito in € 500,00, mentre il reddito che lo stesso deve aver dichiarato è stato stabilito in € 20.000,00 (datori di lavoro che vivono soli) oppure € 27.000,00 (datori di lavoro con famiglia) per quanto riguarda il caso del lavoro in ambito famigliare (colf e badanti). I datori di lavoro affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, sono esentati dal rispetto dei requisiti reddituali di cui sopra.
Nei restanti settori, il datore di lavoro deve aver dichiarato un reddito di almeno € 30.000,00 che risulti dall’ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi, ecc.
La novità principale introdotta dal decreto oggi pubblicato, tuttavia, è costituita dai settori di lavoro che rendono possibile la sanatoria. Oltre ai settori già noti dopo il Decreto Rilancio, oggi si può dire che è possibile ottenere la sanatoria anche riguardo a figure di lavoro alquanto particolari come, ad esempio:
– Portinai di condomini;
– Produzione di bevande alcooliche;
– Produzione di pasticceria;
– Agriturismi;
– Allevamento di animali domestici;
– Giardinaggio e manutenzione del paesaggio.
Vi sono, poi, tutta una serie di attività, da verificare in base al codice ATECO, che consentono di accedere alla sanatoria.